S.C.I.A.
OPERE SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
a) i volumi tecnici;
b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;
Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:
a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi.
La realizzazione in deroga di opere d’interesse pubblico anche nel caso di interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire nel rispetto delle procedure e condizioni stabilite dalla legge urbanistica provinciale.
La SCIA va presentata, corredata del progetto, sull'apposita modulistica (incluso il modello ISTAT) e prevede il versamento di € 60,00 quali diritti di segreteria, da versare sul NUMERO DI CONTO CORRENTE BANCARIO N. 129105 INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE PRESSO LA CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST – ABI 03599, CAB 01800 – CODICE IBAN IT53L0359901800000000129105 oppure tramite POS allo sportello dell'Ufficio Edilizia Privata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
MODULISTICA
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA';
- SOGGETTI COINVOLTI;
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ART. 13-14 REG. UE N. 2016/679)
Mercoledì, 03 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 23 Ottobre 2019