Comune di Brentonico

Impegno di spesa per spese legali e di giudizio per la vertenza giudiziaria promossa dalla Ditta Cosbau S.p.A. di Nalles (Bz) quale capogruppo e mandataria nell’A.T.I. con la s.r.l. Martinelli e Benoni di Ronzo Chienis.-2009

31/12/09

 COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
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         SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
 
 

DETERMINAZIONE nº 508 di data 31-12-2009
 
OGGETTO: Impegno di spesa per spese legali e di giudizio per la vertenza giudiziaria promossa dalla Ditta Cosbau S.p.A. di Nalles (Bz) quale capogruppo e mandataria nell’A.T.I. con la s.r.l. Martinelli e Benoni di Ronzo Chienis.-
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                  
Premesso che:
·       Con contratto d’appalto Rep. n. 756 dd. 14.11.2008 veniva affidata in appalto alla Ditta Cosbau S.p.A. di Nalles (Bolzano), quale capogruppo dell’Associazione temporanea di impresa costituita con la Ditta Martinelli e Benoni s.r.l. di Ronzo-Chienis, a seguito di gara di licitazione, l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli acquedotti comunali nelle frazioni di Sorne, Corné, Saccone e Prada, per un corrispettivo di Euro 1.359.289,98.- ed una durata contrattuale di mille giorni;
·       Nel corso dell’esecuzione dei lavori, consegnati dal Direttore dei lavori all’impresa appaltatrice in data 15 gennaio 2009 ed iniziati di fatto con il mese di aprile 2009, sono insorti fin quasi da subito dei conflitti fra impresa appaltatrice e Direttore dei lavori, che ha mosso all’Impresa numerose e puntuali contestazioni (accompagnate da ordini di servizio di ripristino) per esecuzione di lavorazioni in modo difforme rispetto alle previsioni di capitolato speciale d’appalto e/o rispetto alle comuni regole del mestiere, per la presenza in cantiere di ditte che operavano in situazione di subappalto non autorizzato, per violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, per la mancata redazione e consegna di un crono-programma dettagliato delle operazioni e dei programmi di lavoro, per marcata ed ingiustificata lentezza nel procedere dei lavori;
·       Da ultimo, con deliberazione n° 231 di data odierna, si è provveduto, sulla base della relazione e della proposta del Responsabile del procedimento, a dichiarare la risoluzione unilaterale, anticipata del contratto d’appalto di cui trattasi, ai sensi art. 136 del D.P.R. n° 163/06, per grave inadempimento contrattuale, grave irregolarità e grave ritardo dell’Impresa appaltatrice;
·       In data 29 dicembre 2009 è pervenuta la domanda di arbitrato formulata dalla Ditta Cosbau S.p.A. di Nalles, Bolzano, quale capogruppo dell’Associazione temporanea di impresa costituita con la Ditta Martinelli & Benoni s.r.l. di Ronzo-Chienis, assistita dagli avvocati S. Briotti e M. Frustaci di Roma, con la quale viene chiesta la devoluzione al costituendo collegio arbitrale del giudizio sulla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per colpa e responsabilità dell’Amministrazione appaltante, come dichiarata a sua volta dall’Impresa appaltatrice, nonché sul diritto dell’impresa al riconoscimento di diverse voci di danno derivanti da preteso comportamento omissivo ed ostruzionistico dell’Amministrazione nel corso dei lavori;
·       Con deliberazione n° 232di data 30.12.2009, si è provveduto ad approvare la costituzione in giudizio avanti al costituendo Collegio arbitrale, nella vertenza giudiziaria promossa con domanda d’arbitrato dall’Impresa Cosbau S.p.A., con sede a Nalles (Bz), quale capogruppo e mandataria dell’Associazione temporanea di impresa costituita fra la stessa Ditta Cosbau e la Ditta Martinelli & Benoni s.r.l di Ronzo-Chienis, ed alla nomina dell’arbitro di competenza;
·       Con delibera della Giunta Comunale n. 233 dd. 30.12.2009 si è quindi affidato l’incarico all’avv. Daria De Pretis di Trento per l’attività di consulenza ed assistenza legale nel giudizio arbitrale di cui sopra;
·       In attesa di reperire gli idonei preventivi di spesa, si ritiene necessario impegnare i fondi presenti nel bilancio 2009 (Euro 10.145,46.-) che potranno essere utilizzati per il sostenimento delle spese legali e di giudizio per la procedura arbitrale avviata;
Richiamati:
·       la deliberazione della Giunta comunale n° 109 di data 06.08.2002, immediatamente eseguibile, con cui, fra l’altro, sono state individuate le competenze amministrative dei Servizi/Uffici comunali con devoluzione relativi atti gestionali;
·       il provvedimento del Sindaco n° 1/2002 dd. 19.08.2002, prot. n° 6716/02 concernente “Comune di Brentonico: nomina temporanea Responsabili dei Servizi (degli uffici e non del Servizio al Servizio Tecnico-Urbanistico)”;
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n° 4/L - T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n° 4/C;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 11 di data 14.02.2001 e ss.mm.;
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;
Visto lo Statuto comunale vigente;
 
D E T E R M I N A
 
1.   di assumere a carico del bilancio comunale ed impegnare l’importo di Euro 10.145,46.- necessario per il sostenimento delle spese legali e di giudizio per la procedura arbitrale avviata avanti al Collegio arbitrale nella vertenza giudiziaria promossa con domanda d’arbitrato dall’Impresa Cosbau S.p.A. quale capogruppo e mandataria dell’Associazione temporanea di impresa costituita fra le ditta Cosbau e la Ditta Martinelli & Benoni s.r.l. di Ronzo Chienis;
  
2.   di imputare la spesa di Euro 10.145,46.-, derivante dall’adozione del presente provvedimento all’intervento 1010203 (ex Cap. 570) - Tit. II° - del bilancio di previsione 2009;
 
3.di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, entro 120 giorni e, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n° 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Le eventuali opposizioni presentate al Comune avverso le determinazioni hanno il valore di semplice esposto.-
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                     - Robol dott. Paolo -
 
 
 
                                             VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 19 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n° 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n° 4/C, reso dal Segretario comunale, Robol dott. Paolo.-
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE
                 - Robol dott. Paolo -